Cass. civ. n. 8038 del 22 maggio 2003
Testo massima n. 1
In tema di arbitrato rituale, attesa l'applicabilità del principio di cui all'art. 112 c.p.c. anche al procedimento arbitrale, è inibito agli arbitri di esaminare aspetti nuovi della vicenda che non si traducano in mere argomentazioni difensive, ed è, altresì, precluso l'inserimento, fra i motivi di impugnazione del lodo, di specifiche questioni tratte da clausole negoziali mai poste all'attenzione degli arbitri.