Cass. civ. n. 9194 del 9 giugno 2003
Testo massima n. 1
In materia di coassicurazione, la clausola di delega — con la quale i coassicuratori conferiscono ad uno solo di essi l'incarico di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo — anche quando preveda che la denuncia di sinistro sia fatta al solo delegato, non interferisce sulla caratteristica saliente della coassicurazione, cioè l'assunzione pro quota dell'obbligo di pagare l'indennità; di conseguenza, la citazione del delegato in giudizio non interrompe la prescrizione del diritto all'indennizzo nei confronti dei coassicuratori deleganti, salvo che questi abbiano conferito al delegato la rappresentanza con procura rilasciata a norma dell'art. 77 c.p.c.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi