Cass. civ. n. 5269 del 28 febbraio 2025
Testo massima n. 1
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Processo tributario - Astensione del relatore in udienza - Discussione e decisione con diversa composizione del Collegio - Vizio di legittima costituzione - Nullità ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Fattispecie.
Si configura un vizio di legittima composizione della Corte di giustizia tributaria di primo grado quando, in conseguenza dell'astensione del relatore, la decisione è assunta da un collegio composto diversamente da quello che ha assistito alla discussione, in quanto la previsione dell'art. 2, comma 5, del d.lgs. 545 del 1992 (ratione temporis applicabile) sulla composizione dei collegi tributari rientra nell'ipotesi di nullità di cui all'art. 59, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 546 del 1992. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la correttezza della sentenza di appello che, dopo aver rilevato la diversa composizione del collegio conseguente all'astensione di un componente del collegio giudicante e la mancanza di un provvedimento di sostituzione del giudice astenutosi con altro giudice, aveva affermato che il collegio decidente, innanzi al quale non si era rinnovata la discussione, non era stato regolarmente composto).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 59 com. 1 lett. D CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 545 art. 2 com. 5 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.