Cass. civ. n. 5271 del 20 febbraio 2023
Testo massima n. 1
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Danno alla persona da "vacanza rovinata" - Art. 44 d.lgs. n. 79 del 2011 - Interpretazione - Danni non patrimoniali - Inclusione - Prescrizione triennale - Applicabilità.
In tema di "vacanza rovinata", l'art. 44 del d.lgs. n. 79 del 2011 va interpretato nel senso che tra i pregiudizi risarcibili è compreso anche il danno di natura non patrimoniale ex art. 2059 c.c. - categoria ampia ed unitaria che include la lesione di interessi inerenti alla persona -, con la conseguenza che al relativo diritto risarcitorio è applicabile il termine di prescrizione triennale (previsto dalla menzionata norma) e non quello annuale di cui all'art. 45, comma 3, del citato d.lgs. per i "danni diversi da quelli alla persona".
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Costituzione art. 2 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1175
Cod. Civ. art. 1375
Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Decreto Legisl. 23/05/2011 num. 79 art. 44
Decreto Legisl. 23/05/2011 num. 79 art. 45
Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Direttive del Consiglio CEE 14/01/2009 num. 122