Cass. civ. n. 14251 del 28 luglio 2004
Testo massima n. 1
L'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi, imposto dall'articolo 342 c.p.c., integra una nullità che determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata. (Principio affermato dalla S.C. in fattispecie relativa ad azione risarcitoria da sinistro stradale nella quale l'appellante compagnia assicuratrice si era limitata alla generica affermazione della mancanza di prova della responsabilità del conducente, senza investire il compendio probatorio utilizzato dal giudice di primo grado con specifici motivi di impugnazione).