Cass. civ. n. 528 del 11 gennaio 2023
Testo massima n. 1
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Amianto - Diritto all'incremento contributivo - Giudicato - Portata - Modalità di calcolo della pensione di anzianità - Esclusione - Limite della contribuzione massima prevista per legge - Applicabilità.
In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, il giudicato formatosi sul riconoscimento del diritto all'incremento dell'anzianità contributiva per il periodo di esposizione all'amianto, avendo un contenuto generico limitato all'"an", non contiene anche la specificazione delle modalità di computo della pensione di anzianità, né la maturazione del diritto alla rivalutazione rende possibile la riliquidazione della pensione sulla base di una contribuzione superiore al limite di legge di quaranta anni di contribuzione massima utile.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 02/08/1990 num. 233 art. 16 CORTE COST.
Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST.
Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 13
Legge 23/10/1992 num. 421 CORTE COST.