Cass. civ. n. 5282 del 28 febbraio 2024
Testo massima n. 1
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE
Tassi usurari - Calcolo TEG - Criterio del raffronto tra interessi del periodo e capitale al netto di interessi capitalizzati - Capitalizzazione ex art. 120, comma 2, TUB, ante l. n. 147 del 2013 - Idoneità di rappresentazione - Esclusione.
In tema di usurarietà dei tassi applicati ai rapporti bancari, la metodologia di calcolo del TEG basata, nell'apertura di credito in conto corrente, sul raffronto tra interessi maturati nel periodo e capitale depurato dagli interessi capitalizzati non è idonea a rappresentare l'andamento di un rapporto in cui la capitalizzazione è legittimamente operata a norma dell'art. 120, comma 2, t.u.b. - nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 1, comma 629, della l. n. 147 del 2013 - e della delib. CICR del 9 febbraio 2000.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1815 com. 2 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 644
Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 120 com. 2 CORTE COST.
Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 629 CORTE COST. PENDENTE