Cass. civ. n. 17386 del 30 agosto 2004

Testo massima n. 1


In tema di appalto, la mancata determinazione del corrispettivo, in deroga alla disposizione generale di cui all'art. 1346 c.c., non è causa di nullità del contratto, giacché lo stesso può essere stabilito, ai sensi dell'art. 1657 c.c. in base alle tariffe vigenti o agli usi, e ciò anche quando le parti, pur avendo pattuito il corrispettivo, non abbiano fornita la relativa prova ; peraltro, qualora le parti non vi abbiano fatto preciso riferimento, le tariffe del Genio Civile non sono vincolanti ed inderogabili, avendo valore meramente indicativo.

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