Cass. civ. n. 17808 del 3 settembre 2004

Testo massima n. 1


In tema di arbitrato, l'art. 814 c.p.c. qualifica come solidale l'obbligo delle parti di corrispondere agli arbitri gli onorari e di pagare le spese del giudizio arbitrale, sicché deve escludersi che l'omessa citazione di tutte le parti interessate, nello speciale procedimento avanti al presidente del tribunale, dia luogo ad un'ipotesi di nullità del giudizio, l'omessa citazione producendo soltanto l'inopponibilità dell'ordinanza alle parti pretermesse.

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