Cass. civ. n. 19145 del 23 settembre 2004
Testo massima n. 1
Nel caso in cui il convenuto in primo grado abbia chiamato in causa un terzo per esercitare nei suoi confronti azione di regresso alla quale sia rimasto estraneo l'attore — ipotesi in cui la domanda del garantito nei confronti del garante presuppone necessariamente la soccombenza del primo rispetto alla causa principale — qualora la domanda attorea sia respinta e l'attore proponga appello chiedendo la condanna del convenuto, questi, se a sua volta intende riproporre la domanda di regresso, per il caso in cui l'appello venga in tutto o in parte accolto, deve necessariamente proporre appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'impugnazione principale (non essendo sufficiente la riproposizione della domanda a norma dell'art. 346 c.p.c.), atteso che tale richiesta non tende alla conferma della sentenza impugnata, ma ne presuppone la riforma.