Cass. civ. n. 5287 del 20 febbraio 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE


Successione nel processo ex art. 111 c.p.c. - Giudizio di rinvio - Prosecuzione nei confronti del successore a titolo particolare e dell’originario dante causa quale litisconsorte necessario - Necessità - Scissione del dante causa in due società - Obbligo di citare in giudizio le società derivanti dalla scissione - Sussistenza - Obbligo del giudice - Rilevabilità in cassazione del difetto di integrità del contraddittorio.


Nel caso in cui, in pendenza del giudizio d'appello, si verifichi un fenomeno riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 111 c.p.c., non emerso né in tale fase, né nella fase di legittimità, il successivo giudizio di rinvio deve necessariamente proseguire tanto nei confronti del preteso successore a titolo particolare, quanto della parte originaria, quale litisconsorte "ex lege", e, in caso di scissione di quest'ultima, anche nei confronti delle società derivanti dalla scissione, quali successori a titolo universale della società scissa ex artt. 2506 e ss. c.c., sicché, in caso di mancata riassunzione del processo ex art. 392 c.p.c. nei confronti delle predette parti, il giudice è tenuto a ordinare l'integrazione del contraddittorio, potendo il difetto di integrità del contraddittorio essere rilevato, anche d'ufficio, in sede di legittimità.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2506
Cod. Proc. Civ. art. 111
Cod. Proc. Civ. art. 392

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Precedenti: Cass. civ. n. 15905/2018

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