Cass. civ. n. 5288 del 20 febbraio 2023

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Art. 175 del c.c.n.l. settore terziario del 18 luglio 2008 - Interpretazione - Comporto cd. secco - Esclusione.


L'art. 175 del c.c.n.l. del 18 luglio 2008 per i dipendenti delle aziende del settore terziario - ove è tra l'altro previsto che "durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento" - deve essere interpretato nel senso che esso non contempla una ipotesi di comporto cd. secco, non contenendo alcun riferimento al carattere consecutivo, cioè ininterrotto, delle assenze.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 23596 del 2018

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1362
Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Contr. Coll. 17/07/2008 art. 175

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