Cass. civ. n. 5131 del 16 settembre 1981

Testo massima n. 1


Una clausola inserita a penna da una parte in un modello già predisposto a stampa, arricchendo il contratto di un contenuto dallo stesso non previsto, deve intendersi predisposta a norma dell'art. 1342 c.c. a danno dell'altra parte la quale, per renderla efficace, qualora sia di natura vessatoria, deve approvarla specificamente per iscritto a termini dell'art. 1341, potendo in difetto, farne valere l'inefficacia, a prescindere dalla possibilità di giovarsi altresì della querela di falso ove l'inserimento della clausola integri gli estremi della falsificazione del contratto.

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