Cass. civ. n. 6239 del 24 ottobre 1983

Testo massima n. 1


Nell'ordinamento vigente non esiste alcuna norma che sancisca in via generale la nullità del contratto in frode dei terzi, i quali sono tutelati soltanto in particolari situazioni e cioè con l'azione di nullità, ove questa sussista, oppure con l'azione revocatoria.

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