Cass. civ. n. 5303 del 28 febbraio 2024

Sezione Unite

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI


Omessa indicazione del codice fiscale o della partita IVA della parte - Nullità della procura o del ricorso - Esclusione - Ragioni.


L'omessa indicazione, nel ricorso per cassazione o nella relativa procura speciale, del codice fiscale o della partita IVA del ricorrente non ne determina la nullità, non essendo essa prescritta dall'art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c. e potendosi, in ogni caso, risalire all'identità della parte attraverso la menzione dei dati anagrafici (o della sede, se si tratti di società).

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 1
Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

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