Cass. civ. n. 2127 del 5 maggio 1989

Testo massima n. 1


Le pattuizioni di un contratto, che siano rivolte ad eludere l'imposta di registro o l'Iva, ovvero a godere di un loro pagamento in misura ridotta rispetto a quella dovuta, non implicano di per sé nullità del contratto stesso, salva restando la loro sanzionabilità nell'ambito dei rispettivi rapporti tributari.

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