Cass. civ. n. 7710 del 14 aprile 2005

Testo massima n. 1


In tema di prestazioni previdenziali l'azione giudiziaria deve essere preceduta dalla domanda amministrativa — a pena di improponibilità — solo ove la stessa sia espressamente prevista dalla legge. Pertanto, la domanda giudiziaria non deve essere preceduta da quella amministrativa all'ente erogatore della prestazione previdenziale, quando non sia in contestazione la prestazione, ma si verta esclusivamente sulla interpretazione da dare ad una disposizione di legge al fine di accertare il diritto a non subire decurtazioni pensionistiche una volta che i lavoratori posti in pensione abbiano svolto un lavoro autonomo.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE