Cass. civ. n. 7983 del 18 luglio 1991
Testo massima n. 1
Quando per un negozio che si pone in contrasto diretto con una norma imperativa è prevista una sanzione diversa dalla nullità assoluta, tale nullità non può essere affermata in base alla eventuale illiceità dei motivi, i quali sono da considerare giuridicamente irrilevanti.