Cass. civ. n. 2453 del 24 luglio 1971
Testo massima n. 1
Il motivo illecito importa, a norma dell'art. 1345 c.c., la nullità del contratto quando sia stato il solo a determinare, in concreto, l'intento negoziale di entrambi i contraenti in relazione al contratto nella sua interezza. Pertanto, l'illiceità del motivo di una delle parti non determina la nullità del contratto, qualora l'altra parte, pur essendone a conoscenza, abbia concluso il contratto per un proprio diverso motivo.