Cass. civ. n. 5319 del 21 febbraio 2023

Testo massima n. 1


COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE Condominio - Richiesta di convocazione di almeno due condòmini - Forma solenne - Esclusione - Indirizzo di recapito - Residenza o domicilio dell’amministratore - Necessità - Esclusione.


La richiesta di convocazione dell'assemblea condominiale può provenire da due condòmini, che rappresentino un sesto del valore dell'edifico, e non richiede alcuna forma solenne, ex art. 66 disp. att. c.c., essendo sufficiente che giunga presso l'indirizzo indicato dall'amministratore al momento dell'accettazione dell'incarico ovvero presso l'indirizzo affisso sul luogo di accesso al condominio, il quale non coincide necessariamente con la residenza o il domicilio.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 875 del 1999

Normativa correlata

Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 66
Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1129 com. 2
Cod. Civ. art. 1129 com. 5

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