Cass. civ. n. 22322 del 18 ottobre 2006
Testo massima n. 1
In tema di arbitrato, a partire dall'1aprile 1995 l'onorario spettante agli arbitri, che siano anche avvocati, deve essere liquidato in base alla tariffa professionale forense, senza possibilità, per il presidente del tribunale che procede alla liquidazione di fare ricorso a criteri equitativi.
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