Cass. pen. n. 5347 del 02 febbraio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - DECRETO DI CITAZIONE - TERMINE PER IL GIUDIZIO - Art. 601, comma 3, cod. proc. pen. - Disciplina introdotta dalla cd. “Riforma Cartabia” - Termine a comparire di quaranta giorni - Applicabilità - Decorrenza.


La nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile alle impugnazioni proposte a partire dal 30 giugno 2024, per effetto dell'art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215. (In motivazione, la Corte ha precisato che vi è stretta correlazione tra la cessazione dell'efficacia del c.d. rito pandemico e l'entrata in vigore delle previsioni che disciplinano l'introduzione e lo svolgimento del giudizio di appello).

Massime precedenti

Difformi: Cass. pen. n. 49644 del 2023

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 com. 3
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. G
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 94 com. 2
Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis
Decreto Legge 30/12/2023 num. 215 art. 11 com. 7

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