Cass. civ. n. 5368 del 21 febbraio 2023

Testo massima n. 1


RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA


Responsabilità per rovina di edificio - Cumulo del risarcimento in forma specifica col risarcimento per equivalente - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.


In tema di responsabilità per rovina di edificio, il danneggiato può agire per il risarcimento in forma specifica e per quello per equivalente purché le due forme risarcitorie vengano dedotte in via subordinata, e non congiunta, optando per l'una o l'altra forma di risarcimento, atteso che la natura oggettiva della responsabilità e la specialità della responsabilità di cui all'art. 2053 c.c. non giustificano una doppia condanna sullo stesso titolo, a cui conseguirebbe l'indebito arricchimento del preteso danneggiato, stante la regola dell'alternatività di cui all'art. 2058 c.c..

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2053
Cod. Civ. art. 2058

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Precedenti: Cass. civ. n. 9694/2020

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