Cass. civ. n. 4040 del 11 maggio 1990

Testo massima n. 1


Rientra nel concetto di credito futuro, suscettibile di cessione ai sensi dell'art. 1348 c.c., anche un credito semplicemente sperato, ossia meramente eventuale, senza che l'aleatorietà che in tal caso caratterizza il contratto di cessione ne comporti l'invalidità essendo insita nella nozione di cosa futura, espressamente prevista come possibile oggetto di prestazione dal richiamato art. 1348.

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