Cass. civ. n. 5370 del 29 febbraio 2024

Testo massima n. 1


COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Giudicato esterno - Deducibilità in cassazione - Formazione in corso di giudizio di merito - Esclusione - Ragioni - Formazione dopo la conclusione del giudizio di merito - Sussistenza.


L'eccezione di giudicato esterno non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se il giudicato si é formato nel corso del giudizio di merito, attesa la non deducibilità, in tale sede, di questioni nuove; se, invece, il giudicato esterno si é formato dopo la conclusione del giudizio di merito (e, cioè, dopo il termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello), la relativa eccezione é opponibile nel giudizio di legittimità.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 25863 del 2022

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

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