Cass. civ. n. 5371 del 29 febbraio 2024

Testo massima n. 1


COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Comunione - Scioglimento - Stima dell’immobile gravato da comodato - Valutazione delle migliorie apposte dal comodatario - Sussistenza - Fondamento.


In tema di scioglimento della comunione, ai fini della determinazione del valore di un bene oggetto di comodato, occorre tenere conto delle migliorie apposte dal comodatario in quanto esse, non riconducibili a quelle necessarie ed urgenti per la conservazione della cosa, se liberamente assunte, non possono essere oggetto di domanda di rimborso nei confronti dell'originario comunista comodante.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 21023 del 2016, Cass. civ. n. 15543 del 2002

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1111
Cod. Civ. art. 1803
Cod. Civ. art. 1808

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE