Cass. civ. n. 5371 del 29 febbraio 2024

Testo massima n. 1


COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE


Comunione - Scioglimento - Stima dell’immobile gravato da comodato - Valutazione delle migliorie apposte dal comodatario - Sussistenza - Fondamento.


In tema di scioglimento della comunione, ai fini della determinazione del valore di un bene oggetto di comodato, occorre tenere conto delle migliorie apposte dal comodatario in quanto esse, non riconducibili a quelle necessarie ed urgenti per la conservazione della cosa, se liberamente assunte, non possono essere oggetto di domanda di rimborso nei confronti dell'originario comunista comodante.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1111
Cod. Civ. art. 1803
Cod. Civ. art. 1808

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Precedenti: Cass. civ. n. 21023/2016, Cass. civ. n. 15543/2002

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