Cass. civ. n. 538 del 08 gennaio 2024

Testo massima n. 1


MEDIAZIONE - PROVVIGIONE Mediatore - Diritto alla provvigione - Conclusione dell'affare - Nesso di causalità con l'opera del mediatore - Nozione - Fattispecie.


Al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, alla stregua di un giudizio ex post, ad affare compiuto, ed incombendo sul mediatore la relativa prova, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva riconosciuto il diritto alla provvigione affermando che la scadenza del contratto di mediazione, la riduzione del prezzo, ed il tempo trascorso non valessero a interrompere il nesso causale tra l'intervento del mediatore e la stipula, in una fattispecie in cui l'attività del mediatore era consistita nell'aver fatto visionare l'immobile e trasmetterne la planimetria, e la vendita si era conclusa un anno dopo, per un prezzo inferiore del 50%).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 3165 del 2023

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1754
Cod. Civ. art. 1755

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