Cass. civ. n. 5380 del 29 febbraio 2024

Testo massima n. 1


CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA') - DOLO - DOLO INCIDENTE (O INCIDENTALE) Danno risarcibile - Minore vantaggio o maggiore aggravio economico - Risarcibilità dei danni ulteriori - Presupposti - Fattispecie.


Nell'ipotesi di dolo incidente ex art. 1440 c.c., il danno risarcibile corrisponde al minor vantaggio o al maggior aggravio economico rispetto alle diverse condizioni alle quali sarebbe stato concluso il contratto in mancanza della condotta dolosa, nonché agli ulteriori pregiudizi correlati alla lesione dell'interesse positivo sotteso all'accordo, ove discendenti dalla suddetta condotta alla stregua dell'art. 1223 c.c. (Nella specie, con riferimento alla responsabilità precontrattuale dei promittenti alienanti per aver sottaciuto, in sede di conclusione del contratto preliminare di compravendita di un immobile, la circostanza che quest'ultimo fosse gravato da servitù di passaggio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel commisurare il risarcimento al minor valore di scambio che sarebbe stato attribuito al bene ove fosse stata conosciuta la servitù, aveva escluso la risarcibilità del pregiudizio patrimoniale corrispondente alle spese sopportate per addivenire a una soluzione transattiva con i relativi titolari, ritenendolo non causalmente riconducibile al contegno decettivo).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 19024 del 2005

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1440
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2056
Cod. Civ. art. 1223

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