Cass. civ. n. 17888 del 31 luglio 2009

Testo massima n. 1


In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, il promissario acquirente, che abbia ottenuto l'anticipata consegna del bene, ove receda dal contratto preliminare, non può pretendere, ai sensi dell'art. 2040 c.c., il rimborso di spese e miglioramenti affrontati per l'immobile, fintantoché non lo restituisce al promittente venditore.

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