Cass. civ. n. 5386 del 29 febbraio 2024

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI Espropriazione forzata - Giudizio di divisione endoesecutiva - Natura - Applicabilità dell'art. 618 c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.


Il giudizio con cui si procede alla divisione di beni indivisi pignorati (cd. divisione endoesecutiva), ha natura di procedimento incidentale di cognizione nel procedimento esecutivo in quanto, pur essendo collegato all'espropriazione forzata, costituisce autonomo giudizio di scioglimento della comunione. Pertanto l'ordinanza che fissi da un lato le modalità dell'incanto e dall'altro consenta la prosecuzione della divisione deve essere gravata rispettivamente con il rimedio di cui all'art. 617 c.p.c. e con l'appello, senza che possa trovare applicazione l'art. 618 c.p.c.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 22210 del 2021

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 601

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