Cass. civ. n. 5415 del 29 febbraio 2024

Testo massima n. 1


CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - RECESSO Contratti bancari - Affidamento - Recesso per giusta causa - Indicazione della giusta causa - Necessità - Ragioni.


In tema di apertura di credito bancaria, il recesso della banca può avvenire solo se sia indicata la giusta causa che lo sorregge, poiché tale condizione si connette direttamente al rispetto dei principi di correttezza e buona fede cui deve conformarsi il comportamento delle parti e consente di distinguere tale ipotesi rispetto a quelle in cui sia prevista la facoltà di recesso "ad nutum".

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 17291 del 2016

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1845
Cod. Civ. art. 1175
Cod. Civ. art. 1375

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