Cass. civ. n. 24015 del 16 novembre 2011

Testo massima n. 1


Alla stregua del "diritto vivente" segnato dall'arresto delle Sezioni Unite civili del 2008 (n. 26972 del 2008), la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere complessiva e cioè tale da coprire l'intero pregiudizio a prescindere dai "nomina iuris" dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione.

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