Cass. civ. n. 26216 del 6 dicembre 2011
Testo massima n. 1
Le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte, spettando sempre la loro valutazione al libero apprezzamento del giudice, ai sensi dell'art. 116, primo comma, c.p.c., la cui valutazione, se congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità.
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