Cass. civ. n. 26965 del 15 dicembre 2011

Testo massima n. 1


In tema di appalto, la disciplina la disciplina dettata dell'art. 1668 c.c., in deroga a quella stabilita in via generale in materia di inadempimento del contratto, consente al committente di chiedere la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell'opera, incidendo in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalità della stessa, siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione ovvero all'uso cui sia preordinata, non assumendo, al riguardo, rilevanza il profilo estetico dell'opera.

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