Cass. civ. n. 14635 del 24 agosto 2012
Testo massima n. 1
Il deposito della comparsa di risposta contenente l'appello incidentale è idoneo a costituire il contraddittorio in ordine al gravame incidentale, ma solamente nei confronti delle parti costituite; nell'ipotesi di parti contumaci, invece, è sempre richiesto, per soddisfare tale specifica finalità di garantire un paritario esercizio del diritto della difesa, la notificazione del relativo atto alle stesse, in applicazione dell'art. 292 c.p.c., al fine di consentire loro di prendere conoscenza dell'appello incidentale e di svolgere le rispettive difese.