Cass. civ. n. 5480 del 22 febbraio 2023

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE Fallimento - Soglie dimensionali ex art. 1, comma 2, l. fall. - Rilevanza esclusiva - Criterio qualitativo ex art. 2083 c.c. - Irrilevanza.


Ai fini della dichiarazione di fallimento, l'art. 1, comma 2, l.fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007, stabilisce la necessità del superamento di alcune soglie dimensionali, escludendo implicitamente la possibilità di ricorrere al criterio qualitativo sancito dall'art. 2083 c.c. in tema di c.d. "piccolo imprenditore".

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 13086 del 2010

Normativa correlata

Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2083
Legge Falliment. art. 1 com. 2 CORTE COST.

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