Cass. civ. n. 934 del 15 febbraio 1982

Testo massima n. 1


In virtù dell'autonomia contrattuale, le parti possono apporre una determinata condizione al contratto nell'esclusivo interesse di uno solo dei contraenti, nella quale ipotesi — il cui accertamento è rimesso al giudice del merito, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e correttamente motivato — tale contraente può ben rinunziare ad avvalersi della condizione, sia prima che dopo il non avveramento della stessa, senza che la controparte possa, comunque ostacolarne la volontà.

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