Cass. civ. n. 5484 del 01 marzo 2024

Testo massima n. 1


COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - RICONVENZIONALI Domanda riconvenzionale del convenuto - Presupposti richiesti dall’art. 36 c.p.c. - Domanda non implicante lo spostamento di competenza - Deduzione di un titolo diverso da quello fatto valere dall’attore - Ammissibilità - Condizioni - Collegamento oggettivo con la domanda principale - Sufficienza.


L'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito; tuttavia, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 533 del 2020

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST.

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