14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 566 del 14 febbraio 1975
Testo massima n. 1
La relatività e la variabilità insite nel tempo occorrente allo svolgimento di un’attività, specie quando questa sia complessa [ come nel caso del tempo occorrente per provvedere all’estinzione delle passività gravanti su un immobile ] sono inconciliabili con la natura del termine essenziale, il quale postula necessariamente che la scadenza sia esattamente individuata o individuabile, e non che sia determinata o determinabile in modo soltanto approssimativo.
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Testo massima n. 2
Non può essere inteso come condizione, alla quale è subordinata l’efficacia del contratto di compravendita immobiliare, il pagamento del prezzo da parte del compratore, costituendo tale pagamento l’obbligazione principale [ elemento essenziale del contratto ].
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