Cass. civ. n. 15093 del 17 giugno 2013

Testo massima n. 1


Ai fini della risoluzione del contratto di appalto ex art. 1668 c.c., non è necessario che l'appaltatore sia stato previamente posto in condizione di eliminare i difetti, né che l'eventuale tentativo sia stato esperito senza esito, di guisa che è del tutto irrilevante che l'opera sia stata smantellata dal committente senza consentire all'appaltatore di emendarne i vizi o le difformità, considerato altresì che, per la dimostrazione dei vizi redibitori, non occorre una prova legale consistente in un esame tecnico dell'opera ancora in essere, ben potendone essere accertata l'inidoneità alla destinazione sua propria attraverso la prova storica.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi