Cass. civ. n. 5490 del 22 febbraio 2023

Testo massima n. 1


RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA


Infezione nosocomiale - Controversia tra paziente e struttura sanitaria - Onere della prova - Ripartizione - Prova liberatoria gravante sulla struttura - Contenuto - Impedimento imprevedibile ed inevitabile - Predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei in astratto - Sufficienza - Esclusione - Valutazione in concreto - Necessità.


In tema di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di infezione cd. nosocomiale, grava sul soggetto danneggiato la prova della diretta riconducibilità causale dell'infezione alla prestazione sanitaria; una volta assolto dal paziente, anche a mezzo di presunzioni, l'onere probatorio relativo al nesso causale, incombe sulla struttura sanitaria, al fine di esimersi da ogni responsabilità per i danni patiti dal paziente, l'onere di fornire la prova della specifica causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione, intesa, quest'ultima, non già, riduttivamente, quale mera astratta predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei a scongiurare il rischio di infezioni nosocomiali a carico dei pazienti, bensì come impossibilità in concreto dell'esatta esecuzione della prestazione di protezione direttamente e immediatamente riferibile al singolo paziente interessato.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1218
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2727
Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 40
Cod. Pen. art. 41

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