Cass. civ. n. 63 del 5 gennaio 1993

Testo massima n. 1


La disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 1354 c.c., relativa agli effetti della condizione impossibile apposta ad un contratto, si riferisce all'ipotesi dell'impossibilità originaria, coeva, cioè, al negozio cui la condizione afferisce, e non all'ipotesi dell'impossibilità sopravvenuta alla stipulazione.

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