Cass. pen. n. 5494 del 14 dicembre 2023

Testo massima n. 1


EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Ordine di demolizione del manufatto abusivo - Subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena all’esecuzione di tale ordine - Estinzione per prescrizione di una frazione di pena applicata a titolo di continuazione - Rilevanza ai fini dell'eseguibilità dell'ordine - Esclusione.


In tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, alla cui esecuzione è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso per più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, non diviene ineseguibile per effetto dell'estinzione per prescrizione della frazione di pena ascrivibile ad uno dei reati.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 15589 del 2020

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 173
Decreto Legisl. del 2001 num. 380 art. 31 com. 9 PENDENTE

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