Cass. civ. n. 18657 del 6 agosto 2013

Testo massima n. 1


In forza del principio sancito dall'art. 11 delle preleggi e in ragione della necessità che le relative deroghe - come affermato dalla Corte costituzionale e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - trovino razionale ed adeguata giustificazione in motivi imperativi di interesse generale, i limiti alla responsabilità del vettore previsti dall'art. 1696, secondo comma, c.c., come novellato dall'art. 10 del d.l.vo 21 novembre 2005, n. 286, non trovano applicazione in relazione a fattispecie contrattuali perfezionate nei loro elementi e consumate nella loro esecuzione anteriormente all'entrata in vigore di detto "ius superveniens".

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