Cass. civ. n. 2504 del 18 settembre 1974

Testo massima n. 1


La differenza fra il recesso dal contratto e la condizione potestativa risolutiva, la cui validità si desume dall'art. 1355 c.c., consiste nell'effetto retroattivo di quest'ultima rispetto a quello del recesso. Deve pertanto ravvisarsi la ipotesi della condizione risolutiva potestativa solo se risulti che la caducazione della efficacia di un contratto sia stata accettata, al momento della pattuizione, da entrambe le parti con efficacia ex tunc.

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