Cass. civ. n. 21829 del 24 settembre 2013

Testo massima n. 1


Ai sensi dell'art. 1346 c.c., l'oggetto del contratto è illecito allorché concerne cose o fatti di rilevanza patrimoniale che per la loro stessa tipologia, così come contemplata dalle parti, siano insuscettibili di commercio per contrarietà all'ordine pubblico, al buon costume o a norme imperative. Pertanto, la vendita di titoli del debito pubblico negoziati come genuini che, una volta individuati, risultino essere falsi, non è nulla, ma è inadempiuta per consegna di "aliud pro alio", con la conseguenza che l'acquirente ha azione di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c. verso l'alienante.

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