Cass. civ. n. 22435 del 1 ottobre 2013

Testo massima n. 1


Nel procedimento di scioglimento della comunione, il giudice istruttore, alla stregua di quanto sancito dall'art. 789, terzo e quarto comma, c.p.c., può procedere all'estrazione a sorte dei lotti solo quando le contestazioni al progetto di divisione da lui predisposto siano state risolte con sentenza passata in giudicato. Tuttavia, l'ordinanza di sorteggio erroneamente resa in difetto di tale condizione, non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di natura istruttoria, di per sé revocabile e privo del necessario carattere della decisorietà.

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