Cass. civ. n. 5243 del 5 giugno 1996
Testo massima n. 1
La norma dell'art. 1359 codice civile secondo cui la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa trova applicazione nella sola ipotesi di condizione casuale (il cui avveramento dipende cioè dal caso o dalla volontà di terzi) o di condizione mista (il cui avveramento dipende in parte dal caso o dalla volontà dei terzi, in parte dalla volontà di uno dei contraenti) ma non nell'ipotesi di condizione potestativa semplice o impropria. (Principio ribadito con riguardo ad una fattispecie in cui un dirigente d'azienda, invocando l'art. 1359 codice civile aveva rivendicato il diritto a taluni benefici economici, quali l'inserimento di un fondo di investimento e l'esercizio di una stock option, convenuti come applicabili a partire rispettivamente dal settimo e dal terzo anno di anzianità, pur essendo stato licenziato prima che fosse trascorso il numero di anni contrattualmente previsto per conseguirli).