Cass. civ. n. 7377 del 9 agosto 1996

Testo massima n. 1


In tema di negozio condizionato, ove, ai sensi dell'art. 1359 codice civile, si debba ritenere verificata la condizione mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa, deve aversi riguardo, al fine della determinazione dei rispettivi diritti ed obblighi, alla situazione riscontrabile al momento della conclusione del contratto, non essendo invece consentito fare riferimento ad un'epoca successiva, attesa la retroattività della condizione stabilita dall'art. 1360 codice civile, il cui disposto deve ritenersi applicabile anche alla fattispecie regolata dal citato art. 1359 codice civile.

Testo massima n. 2


Nell'ipotesi di negozio condizionato, per l'operatività della disposizione di cui all'art. 1359 codice civile - a norma della quale la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa - è necessaria la sussistenza di una condotta dolosa o colposa di detta parte, non riscontrabile in un semplice comportamento inattivo, salvo che questo non costituisca violazione di un obbligo di agire imposto dal contratto o dalla legge.

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